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Con la presente scrittura privata <nome cognome e dati>
(1) , C.F. <codice fiscale>,
unitamente agli altri proprietari (2) < nome e cognome>
(di seguito denominato/a Locatore)
CONCEDE IL LOCAZIONE
a (1) < nome cognome e dati>, C.F.
<codice fiscale>, (di seguito denominato/a
Conduttore), che accetta per sé, suoi eredi, parenti ed affini abitualmente
conviventi e comunque per i propri aventi causa il seguente immobile sito in
<comune> (<provincia>),
Via <via o piazza> n.
<numero>, piano <numero>, posto n.
<numero>, superficie circa mq
<numero>, per uso esclusivo di
AUTORIMESSA PRIVATA / BOX / POSTO AUTO (3)
alle seguenti condizioni:
1) L'immobile si trova nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale
di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. Per ogni peggioramento
dello stato dell'immobile locato è responsabile il conduttore, se determinate da
sua colpa o incuria.
2) La durata è fissata in anni/mesi (3) e giorni <numero>
con decorrenza dal <data> e scadenza il
<data>, con rinnovazione tacita per altri
<numero> anni/mesi (3) se nessuna delle parti
comunicherà all'altra disdetta, almeno 3 mesi prima della scadenza, mediante
lettera raccomandata. Il domicilio del conduttore viene eletto, ai fini di
questo contratto, all'indirizzo dell'immobile locato, anche qualora in seguito
più non occupi i locali.
3) E fatto espresso divieto di sublocazione, di comodato e di cessione di
contratto, anche parziale, e/o gratuito, pena la risoluzione ipso jure
del contratto stesso per fatto e colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 1456
e 1457 C.C. Circa l'eventuale silenzio e acquiescenza del locatore si applica il
disposto dell'ultimo comma dell’art. 1 1.
4) Il canone è determinate in L. <importo> / Euro
<importo> annue/mensili (3), oltre a L.
<importo> / Euro <importo>
circa - salvo conguaglio - per oneri accessori, da far pervenire in rate
trimestrali anticipate di L. <importo> / Euro <importo>, comprensive della quota
di oneri accessori, entro il giorno di inizio del periodo (<numero>) presso il domicilio del locatore (ovvero
<indirizzo>). Il canone non sarà/sarà (barrare la voce che non
interessa) assoggettato ogni anno ad aggiornamento in misura pari al 100% delta
variazione ISTAT (indice costo vita impiegati-operai) dell'anno precedente. Il
locatore si riserva di adeguare ogni anno fa misura degli acconti per oneri
accessori da richiedere al conduttore, in misura non superiore al <percentuale>
% annuo.
5) Il conduttore si impegna altresì a corrispondere entro due mesi dalia
richiesta (purché corredata dall'indicazione specifica delle spese, con fa
menzione dei criteri di ripartizione) l'ammontare a conguaglio degli oneri
accessori che siano per legge a suo carico.
6) Il mancato pagamento, anche parziale, delta pigione o delle quote per gli
oneri accessori entro 20 giorni dalia data di scadenza di ciascuna rata,
coincidente col 10 giorno dell'inizio del trimestre come convenuto all'art. 4,
produrrà ipso jure fa risoluzione del contratto per fatto e colpa del
conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione
di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C.
7) Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalia predetta
clausola risolutiva, il ritardato pagamento delta pigione darà luogo alla
corresponsione dell'interesse legale annuo.
8) Tutte le spese del presente atto ed accessorie, anche per le successive
rinnovazioni, sono a carico del conduttore.
9) Il conduttore dichiara di avere visitato l'immobile e di averlo trovato
conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all'art. 1 ed idoneo
all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo
il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato manutentivo dei
locali deve essere fornita in forma scritta al locatore entro 8 giorni
dall'inizio delta locazione.
10) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore restano
acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il
consenso del locatore, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C.,
salvo sempre per il locatore il diritto di pretendere dal conduttore il
ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata
destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme
urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto
per fatto e colpa del conduttore ai sensi degli artt. 1456 e 1457 C.C. Il
silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento d'uso pattuito, a lavori non
autorizzati, alla cessione o sublocazione o comodato, che eventualmente
avvengono, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi
effetto a favore del conduttore.
11) Le riparazioni tutte di cui agli art. 1576 e 1609 C.C. sono a carico del
conduttore, cosi come ogni altra inerente gli impianti ed i servizi ed in
particolare quelle relative a serrande, saracinesche, cinghie, rulli, corde,
molle, serrature, ecc.); il locatore si sostituirà al conduttore, qualora questi
non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato
entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione.
12) Il locatore si riserva il diritto di eseguire manutenzioni o adeguamenti
tecnologici o restauri, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza
corrispondere alcun compenso al conduttore, anche se questi per effetto di esse
subisca disagi per oltre 20 giorni derogandosi cosi espressamente al disposto
dell'art. 1584 C.C.
13) E’ facoltà del locatore ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di
questo contratto, con/senza preavviso scritto. In particolare l'accesso ai
locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di locazione, per almeno 2
ore al giorno, a nuovi potenziali conduttori, con obbligo di preavviso. Qualora
il proprietario voglia vendere l'intero stabile o l'immobile locato, il
conduttore dovrà lasciare visitare i locali dalle 14 alle 16 nei giorni (non
festivi) <numero> di ogni settimana, sotto pena di
risarcimento dei danni.
14) Il locatore è esonerato dal conduttore da ogni qualsiasi responsabilità per
danni che alto stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del
portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il locatore si riserva il diritto
di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed
eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con
adeguati mezzi meccanici. Parimenti il locatore è esonerato da ogni
responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua, del gas o
dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi
compreso il riscaldamento/ condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se
dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
15) Il conduttore è costituito custode delta cosa locata ed è direttamente
responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da
spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza
nell'uso delta cosa locata. Il conduttore si impegna a non tenere per nessun
motivo deposito di materiale infiammabile od esplosivo, a non effettuare in loco
lavaggi e riparazioni di veicoli a motore e a non arrecare molestia con prove di
motore, segnalazioni acustiche e quant'altro possa disturbare il vicinato.
16) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le
parti se non modificati da leggi speciali in materia di locazioni, in quanto
applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e
può essere prevista solo con atto scritto.
17) Per quanto non contemplate nel presente contratto si fa riferimento alle
norme del C.C. e delle altre leggi in vigore.
Stipulato oggi <data>,
in <luogo>
Il locatore
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Il conduttore
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....................................
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....................................
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le
clausole: 3) divieto di sublocazione; 6) risoluzione; 9) stato di conservazione;
10) migliorie e addizioni; 12) manutenzioni; 13) visite ai locali; 14)
esclusione di responsabilità; 17) conoscenza delle clausole.
Il locatore
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Il conduttore
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....................................
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....................................
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A) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione,
miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli
impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
B) Il conduttore potrà (col consenso scritto del locatore) /non potrà
(barrare la voce che non interessa) sublocare o dare in comodato, in tutto o in
parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
C) Il conduttore ha/non ha diritto (barrare la voce che non
interessa) di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
D) Il conduttore ha/non ha diritto (barrare la voce che non
interessa) di prelazione nel caso di nuova locazione alla scadenza del
contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
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